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D.M. 13/12/2005MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto 13 dicembre 2005 Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2006. Il Ministro delle attivita' produttive -Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; -Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonchè per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonchè i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle attività produttive il compito di definire, con propri provvedimenti, le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie sopra citate; -Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290; -Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare: • l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; • l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese; • l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano; -Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8; -Viste: • la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui si è disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo; • la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si è disposta una riserva a favore dello Stato della Città del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW; • la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si è riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n.317, di ratifica dell'accordo internazionale italo- svizzero del 18 giugno 1949; - Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilità delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico; - Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; - Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03), recante disposizioni urgenti e transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica per il triennio 2004-2006, e successive modifiche e integrazioni; - Viste le direttive del Ministro delle attività produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacità di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San Fiorano-Robbia; - Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 e le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica del 20 dicembre 2004, n. 223/04 e n. 224/04; - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni; -Viste le lettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1° aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacità di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2004, n. 239; - Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005, sul caso C-17/03, concernente l'accesso prioritario alla capacità di trasporto di energia elettrica sulle rete di interconnessione per un operatore che ha sottoscritto contratti di lungo termine prima della liberalizzazione del mercato elettrico; -Visti i documenti per la consultazione pubblicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 11 marzo 2005 e 3 agosto 2005, concernenti rispettivamente «scambi transfrontalieri di energia elettrica: applicazione del regolamento (CE) n. 1228/2003 per l'anno 2005 e orientamenti applicativi per gli anni successivi» e «procedure per l'assegnazione della capacità di trasporto per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica»; - Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 novembre 2005, n. 248/05, concernente misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica; - Vista la lettera inviata da Edison Trading S.p.a. il 7 luglio 2005 e la risposta fornita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in data 29 luglio 2005, circa il reingresso dell'energia elettrica dell'impianto prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, nonchè la successiva lettera della Edison S.p.a. del 6 dicembre 2005; -Vista la lettera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 30 novembre 2005, prot. 4995, alla Commission de Regulation de l'Energie in ordine alla riserva sull'interconnessione per l'esecuzione dei contratti pluriennali di importazione; - Vista la lettera inviata dal Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive, con delega all'energia, il 2 dicembre 2005, prot. n. 321, al Ministro con delega all'industria del Governo francese, con cui si motiva la posizione italiana circa l'applicabilità dei contenuti della sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005; - Viste le lettere inviate al Ministero delle attività produttive dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in data 5 ottobre 2005 prot., AD/P2005000163, e da Terna S.p.a. in data 12 dicembre 2005 con cui si comunicano rispettivamente: a) i valori delle capacità di trasporto in importazione per l'anno 2006 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia; b) la capacità da riservare per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001; c) i valori della capacità di trasporto, per l'anno 2006, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia; -Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle attività produttive espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 9 dicembre 2005, n. 257/05, trasmessa con lettera in pari data prot. n. 5134; -Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. (di seguito: Terna) è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico); - Considerato che, per motivi di efficienza delle procedure di assegnazione e garanzia delle condizioni di economicità della fornitura, le assegnazioni dei diritti di importazione relativamente alla capacità di interconnessione si riferiscono ai valori massimi raggiungibili alle frontiere per il 2006 inclusa, quindi, la capacità delle linee attualmente non in servizio per potenziamento o altre cause; |
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